Avola rientra nella nuova Ordinanza, dal 24 agosto fino al 6 settembre 2021 Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ordinanza contingibile e urgente
n. 85 del 22 agosto 2021
Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

RIPORTIAMO INTEGRALMENTE L’ART. 2 DELL’ORDINANZA IN TITOLO.

(Disposizioni per i Comuni di cui all’allegato “A”) – Tra cui Avola (SR)

Nei Comuni indicati nell’allegato “A”, oltre alle vigenti diposizioni per il
contenimento del contagio, si applicano dal 24 agosto 2021 fino al 6 settembre 2021 compreso, le seguenti misure: a) uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso e in quelli all’aperto ove sono presenti più soggetti (quali ad esempio strade e piazze),

ad eccezione dei bambini di età inferiore ai dodici anni, dei soggetti affetti da patologie che ne rendono incompatibile l’utilizzo e di coloro che, nel rispetto delle misure di prevenzione, effettuano attività sportiva all’aperto; b) divieto di assembramento nelle aree pubbliche; c) per le attività di banchetto e per gli eventi privati
restano ferme le disposizioni vigenti con obbligo di tampone rinofaringeo per gli operatori e per i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l’evento. Il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio promuove, con immediatezza dalla entrata in vigore della presente Ordinanza, con i
Sindaci dei Comuni di cui all’allegato “A”, il Direttore del Distretto territorialmente competente e la rappresentanza dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta un tavolo tecnico finalizzato al raggiungimento del previsto target del 70% dei vaccinati in prima dose nel territorio comunale. Per il raggiungimento del predetto obiettivo, l’Azienda sanitaria provinciale competente è autorizzata a compiere gli atti
amministrativi necessari al reperimento del personale amministrativo e medico, previa
consultazione dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta operanti sul territorio comunale, finalizzato ad attivare modalità di vaccinazione decentrata e domiciliare.

Alla scadenza della efficacia della presente Ordinanza il Dipartimento di prevenzione dell’Asp territorialmente competente monitora i livelli di adesione alla campagna vaccinale e la diffusione del contagio. Nel caso di mancata progressione del target previsto dei vaccinati in prima dose nel territorio comunale e di concomitante diffusione del contagio superiore al parametro di 250 casi per centomila abitanti, vengono, con separata Ordinanza, disposte le ulteriori misure di contenimento.