Operazione trasparenza…..Reddito di cittadinanza….quello che c’è da sapere

Operazione trasparenza…..Reddito di cittadinanza….quello che c’è da sapere

La tornata elettorale è terminata dopo una campagna basata di attacchi , urla e tanto altro, insomma un contenitore variopinto con toni e linguaggio non consono, dove di argomenti che riguardavano il bene della collettività, Sanità, Ambiente, Sviluppo lavoro per i giovani, erano aleatori , ma sul reddito di cittadinanza si è parlato tanto, reddito SI, reddito NO affermazioni da parte della stessa corrente politica, dimostrando che all’interno della compagine non vi erano chiari segnali di intento, poveri noi.

Siamo d’accordo che tale misura va migliorata , affinata ma soprattutto “controllata” prima dell’erogazione, ma non abolita, così come indicato da fonti europee.

Ma lo sapevate che il Decreto 22/ 10/2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, entrato in vigore dal 8/ 1/2020 prevede:

• Il beneficiario del RdC è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione ai PUC ( Progetti Utili Collettività ) da svolgere nel Comune di Residenza e la mancata adesione comporta la decadenza del RdC.

• L’amministrazione titolare dei PUC è il COMUNE che deve redigere i relativi progetti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale , formativo e di tutela dei beni comuni

• I PUC comportano , per il soggetto obbligato, un impegno non inferiore alle 8 ore settimanali fino a un massimo di 16 ore programmabili in diversi periodi settimanali o mensili ma garantendo le ore programmate

• I Percettori del RdC NON possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dell’ente pubblico e NON possono sostituire personale assente per ferie , malattie o altra assenza del Dipendente Pubblico o sopperire a esigenze organiche

• Il Comune titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell’Amministrazione.

Nel registro deve essere presente un’apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari del RdC, l’ora inizio e fine dell’attività.

Fatta salva l’affidabilità e la verificabilità delle informazioni riportate, possono es- sere adottate modalità di istituzione e tenuta del registro in forma telematica.

Il soggetto , attuatore del progetto , cura la tenuta e il costante aggiornamento del registro e la verifica della reale partecipazione al PUC, tale compito è in capo al Comune che ne è titolare.

I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali.

Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate.

Le assenze NON giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità previste da Decreto, salvo l’eventuale recupero delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore.

Nel caso in cui, nonostante tre precedenti richiami, si siano verificate assenze NON giustificate per complessive 24 ore, il comportamento del beneficiario è considerato equivalente alla mancata adesione al progetto ed è disposta, previa segnalazione mediante la Piattaforma GEPI, la decadenza dal beneficio.

Ma nel Comune di Avola ?

Il comune, con D.M. 143 in data 16/9/2020 ha attivato i PUC e con G.M. n. 45 in data 12/ 3/2021 ha approvato i progetti , divenuti attuativi con scadenza Aprile 2022, ma dopo, visto che il Decreto è ancora vigente , che provvedimenti ha adottato?

La classica foto di rito ( Novembre 2021)e poi? Nonostante la città necessita di un supporto umano per migliorare i servizi, il decoro urbano, pulizia parchi e strade, cura del verde pubblico, cimitero e tanti altri settori che i percettori del RdC possono svolgere tranquillamente ed essere utili per la collettività.

Ma quale fattore ha determinato il NON utilizzo di risorse umane?

Ma chi è il responsabile? ….ovviamente il soggetto attuatore del progetto.

Ma quanti sono stati impiegati effettivamente?

I percettori del RdC non possono essere beneficiari di altre forme di sostegno sociale da parte dei Comuni, proprio per non gravare sul bilancio comunale già deficitario.

Prima di criticare occorre “essere preparati”.

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